Atto indispensabile per contrarre matrimonio con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio e ne dà pubblico avviso attraverso l’affissione all’albo pretorio del Comune.
Normativa di Riferimento
- D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 - Ordinamento Stato Civile
- D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa
MATRIMONIO CIVILE
La data di matrimonio si concorda con l'Ufficiale dello Stato Civile anche all'atto delle pubblicazioni. Il matrimonio può essere celebrato trascorsi i tre giorni successivi agli otto giorni di Pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione e, comunque, non oltre 180 giorni.
Se i futuri sposi intendono contrarre matrimonio in altro Comune, devono comunicarlo all'atto delle pubblicazioni per il rilascio della delega.
I futuri sposi devono presentarsi il giorno della celebrazione del matrimonio accompagnati da due testimoni a loro scelta, anche fra parenti purché maggiori di età, tutti con documento di riconoscimento in corso di validità.
Gli sposi devono dichiarare quale regime intendono istaurare (comunione o separazione dei beni) e eventuale riconoscimento di figli naturali.
Requisiti del Richiedente Possono unirsi in Matrimonio tutti i cittadini che siano in possesso di valido certificato di eseguita pubblicazione, italiani e stranieri, di stato libero e maggiorenni. I minorenni che hanno compiuto i 16 anni devono ottenere la preventiva autorizzazione del Tribunale dei minori.
Modalità di Richiesta La richiesta è in forma verbale all'Ufficiale dello Stato Civile che attiverà tutte le pratiche necessarie.
Contribuzione Nessuna
Iter e Tempi Visti tutti i documenti acquisiti dall'ufficio, l'Ufficiale dello Stato Civile cinto della sciarpa tricolore, celebra il matrimonio. Chiede agli stessi, alla presenza dei testimoni, se intendono prendersi come legittimi sposi ed a risposta affermativa ne dichiara l'unione. Dopodichè, sempre alla presenza dei testimoni, legge agli sposi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile relativi ai diritti e ai doveri reciproci, all'indirizzo della vita familiare, alla residenza della famiglia e ai doveri verso i figli.
Al momento del matrimonio viene redatto l'atto che, finita la cerimonia, viene sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Nel limite del possibile, i matrimoni vengono concordati con i futuri sposi nei giorni e negli orari da loro preferiti. Celebrato il matrimonio, se gli sposi, o uno di essi risiede in altro Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette nel giorno successivo alla eseguita celebrazione, copia autentica dell'atto di matrimonio, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi ai fini della trascrizione, da avviso agli Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
Validità L'unione in matrimonio perdura fino allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarato con sentenza del Tribunale. La sentenza sarà efficace a tutti gli effetti civili dal giorno in cui viene annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Normativa di Riferimento
- D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 - Ordinamento Stato Civile Codice Civile
MATRIMONIO RELIGIOSO
Descrizione E' il Matrimonio celebrato dal Sacerdote o Ministro di Culto, con il rito che prevede effetti sia civili che religiosi.
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello Stato Civile, previa pubblicazione nella Casa Comunale (vedi scheda Pubblicazioni di Matrimonio).
Dove Rivolgersi La richiesta va fatta alla Parrocchia di residenza. Se i futuri sposi risiedono in Comuni diversi, di norma viene rivolta a quella dove gli stessi intendono contrarre matrimonio. I Cittadini residenti a Casaletto Ceredano possono rivolgersi a:
- Chiesa Parrocchiale
Requisiti del Richiedente
- I cittadini italiani e stranieri maggiorenni di stato libero e cioè non legati da precedente matrimonio o civile con effetti religiosi
- I minorenni che hanno compiuto i 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori
- I cittadini già coniugati con cerimonia religiosa cattolica che hanno ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio
Oltre ai requisiti di cui sopra, occorre che fra le persone che intendono sposarsi, non vi siano impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione ai termini dell'articolo 87 del codice civile.
Modalità di Richiesta Vedi sezione "Documentazione da presentare"
Contribuzione La pubblica amministrazione non richiede contribuzioni.
Iter e Tempi Il Parroco, esaminati tutti i documenti, rilascerà ai futuri sposi una richiesta di Pubblicazione che gli stessi dovranno consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile per le Pubblicazioni Civili.
Eseguite le Pubblicazioni il Comune invia al Parroco il relativo certificato e concordare con lo stesso la data del matrimonio che dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalle pubblicazioni stesse.
Celebrato il matrimonio ed entro 5 giorni, il Parroco trasmette l'atto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove lo stesso è avvenuto per la trascrizione nei relativi registri al fine degli effetti civili del matrimonio stesso. La trascrizione avviene entro 24 ore e, se uno o entrambi gli sposi non risiedono nel Comune ove si è verificato l'evento, l'Ufficiale dello Stato Civile trasmette copia autentica dell'atto stesso ai relativi Comuni per la trascrizione ai fini delle relative certificazioni. Il medesimo Ufficiale dà comunicazione dell'evento al Comune di nascita degli sposi per l'annotazione a margine degli atti stessi.
Validità Gli effetti civili del matrimonio concordatario perdurano fino alla cessazione degli stessi dichiarata con sentenza del Tribunale. La sentenza sarà efficace a tutti gli effetti civili dal giorno in cui viene annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Normativa di Riferimento
- D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 - Ordinamento Stato Civile
- Codice Civile
Se i futuri sposi intendono celebrare il matrimonio in luogo diverso da quello di residenza, devono richiedere il nullaosta alla parrocchia di appartenenza.
Il matrimonio assume effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'Ufficiale dello Stato Civile per qualsiasi ragione abbia eseguito la trascrizione oltre i termini prescritti.
I soggetti che presentano richiesta devono:
- avere compiuto il 18° anno di età. Dai 16 ai 18 anni è necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei Minori
- non essere interdetti per infermità mentale
- essere liberi da altri vincoli matrimoniali
- residenza di almeno uno dei due sposi, nel comune presso cui si fa richiesta
La richiesta per evadere alle Pubblicazioni di Matrimonio va fatta presentandosi con valido documento di riconoscimento, nel Comune di residenza di uno dei futuri sposi.
Nella richiesta di pubblicazione deve essere dichiarato nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza degli sposi, residenza e libertà di stato e se esiste qualche impedimento di parentela, affinità, adozione o affiliazione a norma dell'art. 87 del codice civile. Se gli sposi hanno già contratto matrimonio o se alcuno di essi si trova nelle condizioni di cui agli artt. 85 e 88 del codice civile, l'ufficiale di stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessario per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Gli sposi produrranno solo i seguenti documenti:
- Richiesta di Pubblicazioni del Parroco o di altro Ministro di culto, del Comune in cui si richiedono le pubblicazioni
- Per gli stranieri, nulla-osta al matrimonio (art. 116 c.c.) rilasciato dalle autorità competenti (Ambasciata/Consolato) debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato e il permesso di soggiorno
- Per i minori che abbiano compiuto i 16 anni è necessario che gli stessi presentino l'Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori. N.B.: Il matrimonio non è consentito ai minori di anni 16
Ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, la documentazione acquisita e la durata della pubblicazione. Provvede poi all'affissione all'albo per otto giorni consecutivi. Trascorsi tre giorni successivi, senza che siano stati presentati reclami, si rilascia il nulla-osta e si può procedere alla celebrazione del matrimonio. L'atto di Pubblicazione dovrà essere affisso all'Albo delle Pubblicazioni nei Comuni di residenza degli sposi, per otto giorni. L'Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione, dopo i tre giorni successivi.
Marca da bollo € 14,62 (dovendosi fare le pubblicazioni anche nell’altro comune, occorre altra marca da bollo del medesimo importo).
Il certificato di eseguita pubblicazione ha validità di 6 mesi ed è valido per contrarre matrimonio in qualsiasi Comune italiano.