AGGIORNAMENTO 11/04/2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”.
L’Ordinanza n. 733 del 1° aprile in merito ad attività agricole, di controllo faunistico e attività di caccia e pesca rimane in vigore per i periodi in cui la Regione Lombardia è classificata in zona arancione oppure in zona rossa.
Infine, è ancora vigente l'Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
- Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione tranne che per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità da giustificare in caso di controllo (Modello autodichiarazione). È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e per lo svolgimento della didattica in presenza.
- All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22. In questa fascia oraria è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno dello stesso Comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro).
Chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti può inoltre spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dai confini comunali (anche oltre il confine regionale), anche per le visite verso un’altra abitazione privata. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. - Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato. È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche, o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie, sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
- l’Ordinanza regionale n. 738 dà l'avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali ‘’Covid-Tested" sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo). Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza. In base al monitoraggio della sperimentazione si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.
- Per gli spostamenti dall'estero in Italia, come stabilito dall’Ordinanza del ministro della Salute del 30 marzo 2021, tutti coloro che hanno soggiornato o transitato in uno di tali Paesi indicati nell'Allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021 - Spostamenti da e per l'estero nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia devono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di quarantena, a prescindere dall’esito del tampone. Per maggiori informazioni si raccomanda di visitare il sito Viaggiare Sicuri.
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
- Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
- Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
- Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- A partire dal 12 aprile, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzare l'attività didattica, in modo che sia garantita l’attività in presenza ad almeno il 50% degli studenti (e non oltre il 75%) di tali istituzioni scolastiche. La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
- Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- A partire da lunedì 12 aprile, anche le attività delle classi seconde e terze medie tornano a svolgersi in presenza. Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie continuano a svolgersi in presenza. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, tenendo conto delle esigenze formative e di sicurezza sanitaria.
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO
- Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.
- È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
- Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
- Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso. Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.
SPORT
- Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
- Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.
- Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni ai circoli.
- Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
- È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione necessaria a partecipare a competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti possono essere utilizzati anche per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
- Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
- Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi all'aperto.
- Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
- Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.
- Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
- In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private.
- Si raccomanda di svolgere le attività professionali anche attraverso modalità di lavoro agile, nei casi in cui tali attività possano essere eseguite al proprio domicilio o in modalità a distanza.
- Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
ALTRE ATTIVITÀ
- È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- l’Ordinanza n. 733 regolamenta attività agricole, di controllo faunistico e attività di caccia e pesca:
- ATTIVITÀ AGRICOLE:
- È consentita l’attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, purché:
- non siano adiacenti a prima o altra abitazione,
- siano adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale,
- il soggetto interessato attesti il possesso di tale superficie agricola produttiva e il rispetto dei precedenti requisiti attraverso una autodichiarazione, indicando il percorso più breve per raggiungere il sito.
- È consentita l’attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, purché:
- CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E ATTIVITÀ DI CACCIA:
- L’attività venatoria di selezione e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali.
- PESCA:
- l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione.
- Invece, l’attività di pesca sportiva e dilettantistica è consentita esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione, anche presso centri privati di pesca, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante.
- ATTIVITÀ AGRICOLE:
FAQ - Governo - Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.
FAQ - Dipartimento dello Sport - Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DECRETO APRILE
Ecco alcune delle misure più importanti previste dal nuovo decreto legge del Governo che entrerà in vigore dal 7 Aprile fino al 30 Aprile.
- SCUOLA - Si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media mentre in quelle arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%. I presidenti di Regione, a differenza di quanto è stato fino ad oggi, non potranno emanare ordinanze più restrittive per chiudere le scuole.
- NIENTE ZONA GIALLA - Fino al 30 aprile tutta Italia sarà in zona arancione o rossa. Il decreto prevede una verifica a metà aprile: se la situazione epidemiologica lo consentirà, si valuterà la possibilità che le zone dove la diffusione del virus è più contenuta possano tornare in giallo e, dunque, procedere ad alcune riaperture, in particolare di bar e ristoranti, cinema e teatri.
- SPOSTAMENTI - Restano vietati gli spostamenti tra le Regioni, a meno che non si abbia una seconda casa. La mobilità è consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Sarà sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite SOLO in zona arancione, all'interno del comune di residenza.
- COPRIFUOCO - Confermato il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5. Anche in questo caso, il divieto non vale in caso di lavoro, salute o necessità.
- BAR E RISTORANTI - Restano chiusi. Possibile solo l'asporto, fino alle 18, e la consegna a domicilio, fino alle 22 e solo per i ristoranti. In caso di ripristino delle zone gialle, bar e ristoranti potranno riaprire a pranzo.
- PALESTRE, PISCINE, CINEMA, TEATRI, MUSEI - Ancora niente aperture fino al 30 aprile. Se la verifica di metà mese darà esito positivo e dunque torneranno le zone gialle, si potrebbe valutare la riapertura di cinema e i teatri con le regole che erano già previste nel precedente decreto: prenotazione obbligatoria, massimo 200 spettatori al chiuso e 400 all'aperto. Possibile riapertura anche per i musei.
- SECONDE CASE - Sarà sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, a patto che non ci siano però ordinanze dei presidenti di Regione che impongono regole più restrittive. E' il caso ad esempio di Campania Puglia e Liguria, che hanno posto per Pasqua il divieto non solo per i non residenti ma anche per i residenti. L'accesso alle seconde case per i non residenti è vietato in Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Sardegna. In Sicilia si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell'arrivo.
- OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER SANITARI E FARMACISTI - Chiunque lavori in una struttura sanitaria, medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, dipendenti anche amministrativi di Rsa e studi privati dovrà vaccinarsi. Per chi rifiuta è prevista la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all'andamento della pandemia. Quando si raggiungerà l'immunizzazione di massa o si registrerà un calo importante della diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata. La sospensione durerà al massimo sino al 31 dicembre del 2021. Previsto anche lo 'scudo penale' per i somministratori che seguono le regole, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave.
- STRETTA SUI VIAGGI - L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza valida fino al 6 aprile prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell'Ue siano obbligati a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di quarantena.
- VIA LIBERA A CONCORSI PUBBLICI - Sblocco di tutti i concorsi nella Pubblica Amministrazione. Si potranno svolgere le prove su base regionale e provinciale e, dove possibile, in spazi aperti. Dal 3 maggio è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.
AGGIORNAMENTO 23/01/2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021, a partire dal 24 gennaio la Lombardia è collocata in “zona arancione”, pertanto cessano gli effetti dell'ordinanza del 16 gennaio.
L’Ordinanza regionale n. 675 prevede inoltre la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.
MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
- Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.
- All’interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. - Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione di raggiungere le cosiddette seconde case (abitazioni non principali), anche in un'altra Regione o Provincia autonoma, pertanto ne è consentito fare rientro. Trattandosi di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case solo per coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima dell’entrata in vigore del DL 14 gennaio 2021, n.2. La casa di destinazione non deve comunque essere abitata da altre persone non appartenenti al nucleo familiare.
- Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
- l’Ordinanza regionale n. 675 prevede la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020. Le limitazioni sarebbero entrate in vigore da lunedì 11 gennaio, ma proprio per garantire la sicurezza negli spostamenti e evitare affollamento dei mezzi pubblici, l’ordinanza prevede la sospensione di tali limitazioni fino al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.
- Il DPCM 14 gennaio 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure. Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.ù
Allegato 20 al DPCM del 14 gennaio 2021 - Spostamenti da e per l'estero
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
- Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
- Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
- Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
- Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
- Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all'Allegato 9 del DPCM del 14 gennaio, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzare l'attività didattica, in modo che sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% (e non oltre il 75%) degli studenti di tali istituzioni scolastiche. La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
- È sempre possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
- utilizzare i laboratori,
- mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
- Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie si svolgono in presenza.
- Tornano a svolgersi in presenza anche le attività delle classi seconde e terze medie.
- È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.
- I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO
- Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione degli archivi e delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
- Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
- È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.
- Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.
SPORT
- Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
- Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.
- Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
- Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
- È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
- Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
- Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
- Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).
- Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
- All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.
- Si raccomanda inoltre di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
- Per approfondimenti su come gestire l’isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare questa pagina.
ALTRE ATTIVITÀ SOSPESE
- È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Fino al 14 febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni. La riapertura dal 15 febbraio è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte Comitato tecnico scientifico.
FAQ: Domande e risposte frequenti
Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
FAQ - Dipartimento dello Sport
AGGIORNAMENTO 16/01/2021
Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 14 gennaio 2021 contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio la Lombardia è collocata in "zona rossa".
MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
- Sono vietati gli spostamenti da una regione all’altra, da un Comune all’altro e all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.
- Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
- Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato
- con l’Ordinanza regionale n. 675 è prevista la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020. Le limitazioni sarebbero entrate in vigore da lunedì 11 gennaio, ma proprio per garantire la sicurezza negli spostamenti e evitare affollamento dei mezzi pubblici, l’ordinanza prevede la sospensione di tali limitazioni fino al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.
- Il DPCM 14 gennaio 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure. Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.
- Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole e le altre attività di vendita individuate nell’Allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
- Sono chiusi i mercati, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Sono inoltre sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono comunque aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e le altre attività indicate nell’Allegato 24 del DCPM.
- All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Le lezioni si svolgono tramite didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori. È possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
- utilizzare i laboratori,
- mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
- Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie si svolgono in presenza.
- È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- A partire da lunedì 18 gennaio 2021, a seguito dell’inserimento della Lombardia in “zona rossa”, le attività delle classi seconde e terze medie si svolgono attraverso la didattica a distanza. Per gli alunni delle scuole seconde e terze medie è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
- utilizzare i laboratori,
- mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
- Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, comprese quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori.
- I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
- Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
PROCEDURE PER IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO
- Il decreto-legge del 5 gennaio 2021 prevede, infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO
- Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione degli archivi e delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
- Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
- Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
- È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso. Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.
SPORT
- Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP.
- Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
- È consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per i soggetti esclusi da tale obbligo). È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
- Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
- Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione
- in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
- All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani. Si raccomanda inoltre di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
- L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 conferma le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutto il personale e di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento). Le persone che mostrano sintomi saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
- comunicare tempestivamente eventuali sintomi al datore di lavoro e astenersi dal lavoro;
- autoisolarsi, non recarsi al Pronto Soccorso;
- informare immediatamente il datore di lavoro e il medico competente che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento.
ALTRE ATTIVITÀ SOSPESE
- È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Fino al 14 febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni. La riapertura dal 15 febbraio è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte Comitato tecnico scientifico.
FAQ: Domande e risposte frequenti
Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
FAQ - Dipartimento dello Sport
AGGIORNAMENTO 08/01/2021
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell' 8 gennaio 2021, a partire dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio la Lombardia è in ‘zona arancione’.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Per quanto riguarda la regione Lombardia:
- con l'Ordinanza regionale n. 676 dell'8 Gennaio 2021, si prevede dall’11 al 24 gennaio 2021 il ricorso alla didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP)
- con l’Ordinanza regionale n. 675 dell'8 Gennaio 2021 si prevede la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale
- con l’Ordinanza regionale n. 670 del 23 dicembre è efficace fino al 15 gennaio 2021 e prevede le disposizioni riguardanti:
- l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia
- le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie
Restano inoltre efficaci, fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni dell’Ordinanza regionale n. 649 relative ai seguenti ambiti:
- rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
- attività formativa per adulti,
- attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.
MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
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Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. -
Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 KM dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
-
Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
-
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
-
Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure. Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che dal 10 dicembre 2020 tali Paesi passano in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
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Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
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Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
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Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
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All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
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Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all'Allegato 9 del DPCM del 3 dicembre, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" (vedi allegato).
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Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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L’Ordinanza regionale n. 676 dell’8 gennaio 2021 prevede che dall’11 al 24 gennaio 2021 per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) e per le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) le lezioni si svolgano attraverso didattica a distanza per il 100% degli studenti.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. -
Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono in presenza a partire dal 7 gennaio 2021. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
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Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
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utilizzare i laboratori
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mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.
-
-
Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. -
l’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede che le attività pratiche laboratoriali di tutti i percorsi ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua erogati da enti accreditati e finanziati da Regione Lombardia possano essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono consentiti anche gli esami in presenza se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni.
I tirocini curriculari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO
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Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.
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È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
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Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
-
Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
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Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
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È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.
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Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.
SPORT
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Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale. -
Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
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Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
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È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. È consentito svolgere attività sportiva anche al di fuori del proprio Comune di residenza, ma con il divieto di entrare in zone arancioni o zone rosse.
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L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede, in conformità all’art. 1, comma 10, lett. f), del DPCM del 3.12.2020, che le attività motorie e sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto e senza l’uso degli spogliatoi, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
La medesima ordinanza dispone che, sempre all’aperto:-
è possibile svolgere solo a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua tra gli sport da contatto;
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è altresì possibile svolgere solo in forma individuale gli allenamenti per sport di squadra.
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Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
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Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
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Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
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nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
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in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
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Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
ALTRE ATTIVITÀ SOSPESE
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È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
- Fino al 17 gennaio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni. La riapertura dal 18 gennaio è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte Comitato tecnico scientifico (come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021).
Per approfondimenti sulle misure adottate segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.
AGGIORNAMENTO 19/12/2020
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- gli italiani che nel suddetto periodo si troveranno o si recheranno all’estero per turismo, dovranno sottoporsi alla quarantena al rientro in Italia;
- la quarantena è prevista anche per i turisti stranieri che si recheranno in Italia durante lo stesso periodo.
Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
L’Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 prevede, in conformità all’art. 1, comma 10, lett. f), del DPCM del 3.12.2020, che le attività motorie e sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto e senza l’uso degli spogliatoi, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- è possibile svolgere solo a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua tra gli sport da contatto;
- è altresì possibile svolgere solo in forma individuale gli allenamenti per sport di squadra.
- in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
AGGIORNAMENTO 27/11/2020
Da domenica 29/11, la Lombardia diventerà zona arancione. Di seguito ciò che sarà concesso e le restrizioni.
SPOSTAMENTI
- Quali sono le regole valide per gli spostamenti in zona arancione?
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. - È necessario produrre un’autodichiarazione? Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
- Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
- Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
- È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
- Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
- Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
- Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito? Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati. - Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
- È possibile raggiungere la seconda casa? L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
- Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.
- È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti? Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
- Posso uscire con il mio animale da compagnia? Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
- Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?Sì.
- Si può uscire per fare una passeggiata?Sì, dalle 5 alle 22.
- È consentito fare attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.
- L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
- Posso utilizzare la bicicletta? È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
- Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
ISTRUZIONE E ATTIVITA' SPORTIVE
- È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva?Sì, ma solo nell’ambito del proprio Comune.
- È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva? Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. - È possibile praticare sport di contatto?No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento - Gli studenti delle medie potranno seguire le lezioni in presenza? Sì, tutti gli studenti delle scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie potranno frequetare le lezioni in presenza. Didattica a distanza, invece, per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori.
ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno? Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
- Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
- Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
- Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
- A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti? Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Tali regole sono indicate all’articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 novembre 2020.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del dpcm, relativi rispettivamente al “Commercio al dettaglio” e alle “Misure per gli esercizi commerciali”. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite. - È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.? Sì.
- È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita? Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
- Devo acquistare un bene durevole (ad esempio un'automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti?Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
AGGIORNAMENTO DPCM 03/11/2020
Il nuovo Dpcm del 03/11/2020 entrato in vigore dal 06/11/2020, classifica le regioni italiane in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità. Le restrizioni contenute nel nuovo Dpcm saranno in vigore fino al 03/12/2020.
La Lombardia è classificata ROSSA.
Ecco l'appello del nostro primo cittadino
A causa dell'aumento di contagi da covid19 anche nel nostro comune, si raccomanda a tutti il rigoroso rispetto delle restrizioni imposte dal Governo che ci ha classificati come zona rossa.
Invitiamo le persone che hanno avuto contatti con positivi a rispettare l'isolamente fiduciario.Rimaniamo in casa, usciamo soltanto per necessità reali ed urgenti, limitiamo gli spostamenti e rispettiamo le limitazioni.
Limitiamo allo stretto necessario il contatto con persone anziane.
Il Sindaco - Aldo Casorati
Di seguito alcune delle risposte alle domande più frequenti. In generale, la ratio è solo una: evitare qualsiasi possibile spostamento non necessario.
SPOSTAMENTI
- Quali sono le regole valide?
All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso. In base ad una prima interpretazione del Dpcm - e in attesa di ulteriori chiarimenti - sembra che in questa casistica rientrino anche i fidanzati, soprattutto quando si tratti di trasferte all’esterno del proprio Comune di residenza.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti. - È necessario produrre un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti (anche all'interno del proprio comune), anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Il modulo di autocertificazione è disponibile anche presso il Municipio o scaricarbile qui. Se al momento del controllo non si ha con sè il modulo, vi verrà fornito dalla pattuglia e dovrà essere compilato. - Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile. - Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario. - È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. - Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina. - Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi. - È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Si raccomanda di limitare lo spostamento al punto vendita più vicino al proprio comune di residenza. - Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23. - Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana). - Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti precedentemente. - È possibile raggiungere la seconda casa?
In considerazione del divieto di spostarsi, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. - Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli. Rimane necessaria la compilazione dell'autocertificazione motivando lo spostamento. - È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti. Le discariche/piazzole ecologiche sono aperte ed è possibile portare i rifiuti - Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. - Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. - Si può uscire per fare una passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro. - È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti. - Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. - Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. - Posso andare dal parrucchiere?
Sì, i parrucchieri (a differenza degli estetisti) sono aperti e quindi è possibile recarsi, solo nel proprio comune di residenza. Sono vietati gli spostamenti tra comuni diversi, fatta eccezione che non vi sia un parrucchiere nel proprio. - Posso andare al cimitero?
Sì, i cimiteri sono aperti. Lo spostamento, il più breve possibile, deve essere autocertificato e devono essere rispettate tutte le prescrizioni di tipo sanitario. - Posso spostarmi per un battesimo o un matrimonio?
Si può partecipare a tutte le celebrazioni religiose nel luogo di culto più vicino al proprio domicilio. Può partecipare ad un battesimo, matrimonio, cresima, comunione uscendo dal proprio Comune di residenza solo il Padrino/Madrina, Testimone. Gli altri parenti se non risiedono nel medesimo Comune dove si celebra il rito religioso non possono partecipare. - Ho la carta d'identità scaduta, come posso fare?
Le carte d'identità scadute durante il 2020 sono valide fino al 31/12/2020. Tuttavia è possibile chiedere il rinnovo ESCLUSIVAMENTE solo su appuntamento. Contattare telefonicamente gli uffici comunali 0373 262305 - Chi può partecipare ad un matrimonio civile?
Come per il rito religioso, lo spostamento da altri comuni è permesso esclusivamente per i testimoni. - Mio figlio frequenta una scuola di musica, le lezioni sono sospese?
Sì. - Posso andare a pesca, anche fuori dal proprio comune di residenza?
No, l'attività di pesca è sospesa ovunque. - È consentita l'attività venatoria?
No
ATTIVITA' PRODUTTIVE, RISTORAZIONE...
- Con la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è possibile entrare o restare in luoghi adibiti a tali attività?
È consentito entrare solo per la ristorazione con asporto, laddove consentito fino alle ore 22, sempre con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ed evitando assembramenti. - Nelle zone rosse le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni non inclusi nel predetto allegato?
No. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. - Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. - Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020. - Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza. - È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale. - È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?
Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio. - Il dpcm stabilisce che i mercati sono chiusi "salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari" o attività definite necessarie nell'allegato 23, le altre attività sono chiuse?
Sì, possono comunque ricevere acquisti e consegnare i prodotti esclusivamente a domicilio, rispettando le norme sanitarie
AGGIORNAMENTO DPCM 24/10/2020
- chiusura attività commerciali:
- ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie chiuderanno alle 18 nei giorni feriali e la domenica. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Rimane possibile la consegna a domicilio fino alle 24. Dopo le ore 18 è vietato la consumazione di cibo e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- chiusura di cinema, teatri, casinò, sale scommesse, palestre, piscine, centri benessere e centri termali, parchi tematici, villa e giardini pubblici
- sospese anche le feste dopo i matrimoni
- Dad potrà arrivare al 100%: La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare anche al 100%. Saranno i presidi a decidere la quota di Dad: da questa cifra vanno salvaguardati gli alunni con disabilità e i Bes, ovvero i bisogni educativi speciali
- raccomandazione a non spostarsi: Il Dpcm "raccomanda fortemente" di "non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi"
- concorsi pubblici e privati: Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati
- sport: E' consentito lo sport, anche in aree attrezzate, purchè vengano rispettate le distanze di sicurezza interpersonale
- manifestazioni: E' consentito dello svolgimento delle manifestazioni pubbliche solo in forma statica, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale
Tali restrizioni hanno validità da domani, 26/10/2020 fino al 24/11/2020.
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA
Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.
Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.
Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:
CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:
- grandi strutture di vendita,
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.
Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:
- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
- prodotti per l’igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.
Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
-> Scarica i cartelli compilabili e stampabili
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
SAGRE E FIERE
È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:
MISURE ANTI-MOVIDA
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
- è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
DIDATTICA A DISTANZA
A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE
Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.
DISPOSIZIONI NAZIONALI
La disposizioni nazionali in vigore fanno riferimento al DPCM del 13 ottobre e al DPCM del 18 ottobre. Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide fino a venerdì 13 novembre compreso.
Di seguito i punti principali dei DPCM:
- raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
- possibile chiusura di strade o piazze nei centri urbani a partire dalle ore 21 per evitare assembramenti;
- sospesi convegni e congressi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- consentito l’accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale; consentito inoltre l’accesso dei minori ad aree giochi nel rispetto delle linee guida;
- confermata la sospensione delle attività all’interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
- divieto di svolgere feste in tutti i luoghi, sia all'aperto che al chiuso;
- indicazioni per le feste connesse a cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;
- sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- disposizioni per chi fa ingresso in Italia.
LINK UTILI
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:
